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Sez. 2, Sentenza n. 10600 del 25/09/1999 (Rv. 530251 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO | Distanze nelle costruzioni - Norme del codice civile ed norme integrative delle stesse - Violazione - Prova del danno - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530251-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il danno conseguente alla violazione delle norme del cod. civ. e integrative di queste, relative alla distanze nelle costruzioni, si identifica nella violazione stessa, determinando quest'ultima un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria (nella specie la Suprema Corte, sulla base di tale principio, ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che - nel presupposto della mancata prova del danno - aveva rigettato la domanda di condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, ed ha deciso nel merito su detta domanda, accogliendola).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)