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Sez. 2, Sentenza n. 5514 del 05/06/1998 (Rv. 516096 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO | Onere della prova.
Stato
decisa il 1998-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516096-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'azione di risarcimento dei danni prevista dall'art. 872, comma secondo cod. civ., come unico mezzo di tutela per colui che abbia subito danno in conseguenza della violazione di norme di edilizia e di ornato pubblico non concernenti le distanze legali, può trovare accoglimento solo se il danno risulti concretamente dimostrato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)