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Sez. 2, Sentenza n. 10200 del 28/04/2010 (Rv. 612407 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Contenuto - Omessa indicazione della data di commissione della violazione - Opposizione in sede giudiziale - Proposizione dell'eccezione di estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione irrogata all'opponente - Conseguente ripartizione dell'onere probatorio - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612407-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, quando il giorno nel quale è stata commessa la violazione non risulti dall'ordinanza-ingiunzione, e neppure "per relationem" dagli atti acquisiti al giudizio in conseguenza dell'opposizione proposta dall'ingiunto, e quest'ultimo abbia eccepito la maturazione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione, spetta all'autorità opposta che ha emesso il provvedimento amministrativo impugnato sanare l'irregolarità della contestazione con la precisazione di tale giorno e, in caso di omissione di detto adempimento, il giudice non può porre la prova di esso a carico dell'ingiunto e disattendere la data da lui, invece, indicata, ove questa non sia stata specificamente contestata dalla P.A. opposta e non risulti assolutamente incompatibile con le emergenze processuali. (Nella specie, la S.C. ha, in base all'enunciato principio, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione opposta, relativa all'assunta violazione degli artt. 10 e 16 della legge n. 46 del 1990, emergendo dagli atti allegati dall'opponente che, al momento dell'emissione del provvedimento sanzionatorio, era già maturata l'eccepita prescrizione, senza che la Camera di commercio opposta fosse stata in grado di confutare adeguatamente tale risultanza).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 05/03/1990 num. 46 art. 10, Legge 05/03/1990 num. 46 art. 16, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)