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Sez. 5 - , Sentenza n. 30900 del 06/11/2023 (Rv. 669753-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE | Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-olandese - Prova della sussistenza delle condizioni per il beneficio - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669753-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE

In tema di doppia imposizione internazionale, la produzione dell'attestazione ufficiale delle competenti autorità olandesi è idonea a dare prova della sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata fra l'Italia ed il Regno dei Paesi Bassi e ratificata con la l. n. 305 del 1993, dando atto della residenza all'estero

del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha riconosciuto ad un cittadino italiano residente in Olanda il diritto a richiedere la riduzione della ritenuta d'acconto sui pagamenti, avendo egli prodotto in primo grado l'attestazione delle autorità olandesi della sussistenza delle condizioni per beneficiare delle riduzioni previste dalla Convenzione).

Legge 26/07/1993 num. 305 art. 11, Legge 26/07/1993 num. 305 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)