Sez. 5, Sentenza n. 19152 del 23/09/2004 (Rv. 577618 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione Italia - Paesi Bassi fatta all'Aja l'8 maggio 1990, per evitare le doppie imposizioni - Ratificata con legge n. 305/93 - Dir. CEE n. 90/435 - Attuata con D. Lgs. n. 136/93 - Incompatibilità del diritto interno esecutivo della Convenzione del 1990 - In ordine alla regola della deduzione da parte della soc. madre dei pagamenti della soc. figlia - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in ordine alla richiesta di rimborso ex art. 27 - bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In tema di misure per evitare le doppie imposizioni fiscali, sia la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatta all'Aja l'8 maggio 1990, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 26 luglio 1993, n. 305, sia la Direttiva CEE n. 90/435, relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità economica europea, attuata nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136, in conflitto solo apparente tra loro, sono entrambi atti che fanno salva la regola della <deduzione> a favore della società madre di quanto sia stato pagato nello Stato della società figlia. Ne consegue che il riconoscimento del <diritto al rimborso>, ai sensi dell'art. 27-<bis>, comma primo, d.P.R. n. 600 del 1973 (aggiunto dall'art. 2 D. Lgs. n. 136 del 1993, in attuazione della Direttiva CEE n. 90/435) in favore di una società madre di diritto olandese, in ordine all'ammontare della ritenuta alla fonte, operata nella misura del 5 per cento (peraltro compatibile con la disposizione di cui all'art. 5. 1 della Direttiva) sui dividendi distribuiti in suo favore da una società figlia di diritto italiano, più che porre rimedio ad un fenomeno di doppia imposizione, ove applicata indiscriminatamente, e cioè senza la dimostrazione di non essersi avvalsi (o di non potersi avvalere) del <diritto alla deduzione>, comporterebbe la realizzazione di un doppio beneficio (rimborso più deduzione). (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso per Cassazione proposto dall'Amministrazione finanziaria ed ha cassato la sentenza di merito con la quale era stato riconosciuto alla società madre, fiscalmente residente in Olanda, il diritto al rimborso della ritenuta alla fonte, operata sui dividendi percepiti dalla società figlia, fiscalmente residente in Italia, sul presupposto errato della sua incompatibilità con la Direttiva Comunitaria n. 90/435).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis, Legge 26/07/1993 num. 305, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, Decreto Legisl. 06/03/1993 num. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)