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Sez. 6, Sentenza n. 12238 del 27/01/2004 Ud. (dep. 15/03/2004) Rv. 228277 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Reato istantaneo - Situazioni nelle quali il pubblico ufficiale è nella oggettiva impossibilità di compiere l'atto 'immediatamentè - Individuazione del termine entro cui l'atto deve essere compiuto - Indicazione - Fattispecie in tema di prescrizione.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228277-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Il reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dal primo comma dell'art. 328 cod. pen. è un reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto o con l'omissione. Nelle situazioni in cui il pubblico ufficiale è nella oggettiva impossibilità di compiere 'immediatamentè l'atto dovuto a causa della complessità delle procedure o delle attività richieste, il termine entro cui l'atto deve essere compiuto va individuato facendo ricorso alla disciplina del silenzio-rifiuto, ossia in quello di novanta giorni (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto prescritto il reato di cui all'art. 328 cod. pen. consistito nell'aver il Sindaco omesso di dare attuazione alla delibera della Giunta regionale che disponeva la chiusura di una casa di riposo con conseguente trasferimento degli ospiti in altre strutture).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)