Sez. 6, Sentenza n. 35837 del 26/04/2007 Ud. (dep. 01/10/2007) Rv. 237706 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Vigile urbano che omette deliberatamente di dichiarare in contravvenzione i conducenti di veicoli in sosta vietata - Integrazione del delitto di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Integra il delitto di rifiuto di atto d'ufficio (art. 328, comma primo, cod. pen.) la condotta del vigile urbano che omette deliberatamente di dichiarare in contravvenzione i conducenti di veicoli in sosta vietata, ancorché la contravvenzione sia successivamente contestata dagli agenti della polizia stradale, considerato che la citata norma sanziona il rifiuto, non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo e, quindi, con tempestività, in diretta connessione con il conseguimento degli effetti che gli sono propri; inoltre, si tratta di reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto o con l'omissione, sicchè la circostanza che, in conseguenza del rifiuto, l'atto sia compiuto da altro pubblico ufficiale, non ha valore scriminante.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)