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Sez. L - , Ordinanza n. 6150 del 01/03/2019 (Rv. 653082 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Lavoratore che assiste disabile in situazione di gravità - Diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Esercizio anche in corso di rapporto - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653082-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

In materia di assistenza ai portatori di handicap, l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla l. n. 53 del 2000 e dalla l. n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 6, Legge 03/03/2009 num. 18, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 24, Legge 08/03/2000 num. 53 art. 19, Legge 08/03/2000 num. 53 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)