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Sez. L, Sentenza n. 16298 del 03/08/2015 (Rv. 636720 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Sede di lavoro - Diritto del genitore o del familiare lavoratore ex art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 - Esercizio - Portata - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636720-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Il genitore o il familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap con lui convivente, può esercitare, ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 6, della l. n. 104 del 1992, il diritto di scegliere la sede di lavoro sia al momento dell'assunzione che in costanza di rapporto, sempreché il posto risulti esistente e vacante.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)