Sez. 4, Sentenza n. 1108 del 22/11/1995 Ud. (dep. 01/02/1996) Rv. 204086 - 01
Atti processuali - Disposizioni generali - Sottoscrizione | Apposizione di un segno di croce - Equiparazione alla sottoscrizione - Esclusione - Improduttività di un qualsivoglia effetto giuridico - Autentica del difensore - Irrilevanza - Fattispecie.
Atti processuali - Disposizioni generali - Sottoscrizione
Il segno di croce non è una firma o una sottoscrizione equivalente ma una espressione convenzionale attestante che una persona è analfabeta. Da esso non scaturisce alcun effetto giuridico a causa della sua irrilevanza nell'ordinamento vigente, e ciò anche se vi sia la autentica del difensore. (Fattispecie relativa a dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da difensore di imputato contumace cui il mandato ex art. 571, comma terzo, Cod. Proc. Pen. era stato conferito con dichiarazione non recante la sottoscrizione del pervenuto ma un segno di croce sotto il quale vi era l'autentica del difensore stesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 110, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)