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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15378 del 13/06/2018 (Rv. 649057 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Inidoneità dell'immobile ai fini del conseguimento dell'abitabilità - Annullabilità del contratto per errore sulla qualità dell'oggetto - Esclusione - Vizio della cosa locata - Sussistenza - Rimedio risolutorio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2018-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649057-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE

In tema di locazione, l'inidoneità dell'immobile ai fini del conseguimento dell'abitabilità non rende annullabile il contratto per errore sulla qualità dell'oggetto, ma determina il mancato rispetto delle qualità che l'immobile deve possedere e dunque un vizio della cosa locata, con conseguente esperibilità del rimedio risolutorio previsto dall'art. 1578 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429 lett. 2, Cod. Civ. art. 1575 lett. 2, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)