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Sez. 1, Sentenza n. 4629 del 18/07/1986 (Rv. 447359 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI - AGGIUDICAZIONE DI MOBILE DI UN TERZO - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ PRIMA DELLA INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - TUTELA DEL TERZO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447359-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI - AGGIUDICAZIONE DI MOBILE DI UN TERZO - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ PRIMA DELLA INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - TUTELA DEL TERZO - LIMITI.*

Con riguardo ad un bene mobile, che sia stato inventariato fra le attività del fallimento, in quanto nell'effettiva sfera possessoria del fallito, e che sia stato poi aggiudicato in Sede di liquidazione di dette attività, il terzo che abbia acquistato la proprietà del bene medesimo prima dell'instaurazione della procedura concorsuale (nella specie, in esito ad esecuzione individuale), può trovare tutela solo nell'ambito fallimentare, nei modi e nei termini contemplati dall'art. 103 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 per la rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito. (V 1321/61).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)