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Sez. 1, Sentenza n. 2493 del 06/03/1998 (Rv. 513414 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Marchio commerciale - Natura di bene mobile - Acquisizione al fallimento - Terzo cessionario del marchio in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale - Tutela esperibile.
Stato
decisa il 1998-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513414-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE

In tema di fallimento, il terzo che affermi la titolarità di diritti reali su di un bene (nella specie, proprietà di un marchio commerciale) oggetto di disposizione da parte del curatore (previo decreto autorizzativo del giudice delegato) è tutelato attraverso il rimedio endofallimentare di cui all'art. 103 legge fall. (domanda di separazione della cosa), a prescindere da qualsiasi vizio del decreto - emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 106 legge cit. - contro il quale il reclamo al tribunale, ex art. 26 legge fall., ed il conseguente ricorso per cassazione avverso il provvedimento di quest'ultimo organo, deve ritenersi "iter" processuale esperibile nel solo caso in cui la doglianza (id est, l'opposizione) ricalchi la tipologia delle fattispecie di cui agli art. 615 e 617 cod. proc. civ., e non anche quando si faccia valere, come terzo, un diritto (che, nell'esecuzione singolare, sarebbe tutelabile ex artt. 619 - 620 cod. proc. civ.), per il quale la legge abbia predisposto altro, apposito e peculiare strumento di tutela (stabilendo, tra l'altro, che il giudice delegato possa sospendere la vendita delle cose rivendicate: art. 103, comma terzo, legge fall.). Nè può assumere rilevanza la (eventuale) circostanza della non inventariazione del marchio tra i beni del fallito, riguardando tale questione il merito della vicenda (e, cioè, la stessa legittimità, rispettivamente, del decreto del giudice delegato autorizzativo alla vendita, e della vendita stessa disposta dal curatore), mentre, parallelamente, in relazione al negozio di alienazione stipulato dal curatore è legittimamente esperibile il rimedio extrafallimentare della ordinaria azione di cognizione, tesa alla invalidazione del contratto nei confronti del terzo acquirente (parte necessaria dell'instaurato giudizio), senza che possa assumere rilievo, in contrario, giusto disposto degli artt. 2919 - 2920 cod. civ., la circostanza che si tratti di negozio stipulato in sede di liquidazione dell'attività fallimentare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 88, Legge Falliment. art. 88, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)