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Sez. 5, Sentenza n. 26077 del 30/12/2015 (Rv. 638111 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Determinazione del valore venale degli immobili ai fini ICI - Assenza del regolamento comunale ex art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Incidenza sull'elemento soggettivo nella condotta del contribuente - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638111-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema d'ICI, la mancata adozione del regolamento di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con cui il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili, comporta che il contribuente può operare una mera previsione per individuare il valore al metro quadro dei beni e, dunque, in caso di errore, pur dovendo uniformarsi all'accertamento dell'ente impositore, non sarà assoggettabile alle corrispondenti sanzioni amministrative, difettando nella sua condotta l'elemento psicologico richiesto dall'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)