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Sez. 5, Sentenza n. 20872 del 08/10/2010 (Rv. 614940 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Assenza del regolamento comunale ex art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997 sulla determinazione del valore venale degli immobili ai fini ICI - Incidenza sull'elemento soggettivo nella condotta del contribuente - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614940-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di ICI, in mancanza di emanazione da parte del Comune del regolamento previsto dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con cui l'ente ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini della limitazione del potere di accertamento dell'ente stesso, il contribuente può operare una mera previsione per individuare il valore al metro quadro di detti beni e dunque, nell'ipotesi in cui essa si riveli errata, pur dovendo uniformarsi egli all'accertamento dell'ente impositore, non sarà però assoggettabile alle corrispondenti sanzioni amministrative, difettando nella condotta, in detta situazione, l'elemento psicologico richiesto dall'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)