Sez. 3, Sentenza n. 2658 del 26/10/1964 (Rv. 303995 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - COMPETENZA - UNICO RICORSO - ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA O MENO DEL PRETORE ADITO - CONSEGUENZE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - COMPETENZA - UNICO RICORSO - ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA O MENO DEL PRETORE ADITO - CONSEGUENZE.*
Qualora dopo l'inizio dell'espropriazione mobiliare presso il debitore ovvero di crediti o di cose del debitore presso terzi, siano proposte, con unico ricorso al pretore, opposizione agli Atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione, il pretore deve giudicare della prima, per la quale e competente per materia in base a criteri funzionali, e conoscere della seconda soltanto quando rientri nella sua Competenza per valore, rimettendola al giudice superiore - se superi i limiti relativi. (Conf 1570/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)