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Sez. 3, Sentenza n. 2658 del 26/10/1964 (Rv. 303995 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - COMPETENZA - UNICO RICORSO - ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA O MENO DEL PRETORE ADITO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1964-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303995-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - COMPETENZA - UNICO RICORSO - ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA O MENO DEL PRETORE ADITO - CONSEGUENZE.*

Qualora dopo l'inizio dell'espropriazione mobiliare presso il debitore ovvero di crediti o di cose del debitore presso terzi, siano proposte, con unico ricorso al pretore, opposizione agli Atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione, il pretore deve giudicare della prima, per la quale e competente per materia in base a criteri funzionali, e conoscere della seconda soltanto quando rientri nella sua Competenza per valore, rimettendola al giudice superiore - se superi i limiti relativi. (Conf 1570/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)