Sez. L, Sentenza n. 13394 del 29/05/2013 (Rv. 626669 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Lavoro a progetto - Caratteristiche - Distinzione dal lavoro subordinato - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall'art. 61 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale e determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermatola sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, aveva ritenuto rispondente ai requisiti di legge il progetto consistente nel mettere a disposizione di una società, acquirente di una concessionaria automobilistica, l'esperienza specifica e le conoscenze maturate in qualità di ex titolare, mediante una collaborazione coordinata e continuativa e in assenza di qualsiasi soggezione ad un potere direttivo datoriale, al fine dell'inserimento della nuova impresa nel mercato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)