Sez. L, Sentenza n. 12820 del 21/06/2016 (Rv. 640230 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Lavoro a progetto - Regime sanzionatorio ex art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Interpretazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)