Sez. 1, Sentenza n. 2645 del 07/08/1972 (Rv. 360217 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI - SERVIZI PUBBLICI - COSTRUZIONE DI OPERE NECESSARIE PER LA GESTIONE - CONTRIBUTO DEL COMUNE CONCEDENTE ALLE SPESE DI IMPIANTO - APPLICABILITA DELL'ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA - CONDIZIONI - COLLEGAMENTO TRA LE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI - SERVIZI PUBBLICI - COSTRUZIONE DI OPERE NECESSARIE PER LA GESTIONE - CONTRIBUTO DEL COMUNE CONCEDENTE ALLE SPESE DI IMPIANTO - APPLICABILITA DELL'ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA - CONDIZIONI - COLLEGAMENTO TRA LE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Poiche la concessione di un pubblico servizio puo comprendere, insieme con la gestione, anche la costruzione di opere necessarie per quest'ultima, e quindi in tale ipotesi la costruzione o manutenzione delle opere puo rientrare nell'oggetto della convenzione con cui la concessione e stipulata, deve ritenersi che qualora un comune stipuli la concessione di un pubblico servizio (nella specie quello di illuminazione) pattuendo il versamento di un corrispettivo una tantum quale proprio contributo alle spese di impianto, oltre ad un canone periodico a carico del concessionario per la durata della concessione, l'aliquota dell'imposta di registro dovuta per detti versamenti e quella prevista dalla legge in misura ridotta per gli Atti di concessione di pubblici servizi, purche le obbligazioni si ricolleghino unitariamente al rapporto instaurato con il concessionario, rappresentando una parte corrispettiva della controprestazione, a carico del concedente. Nell'interpretazione della relativa convenzione, l'accertamento della sussistenza di tale collegamento unitario rientra nei compiti del giudice di merito, il cui apprezzamento in proposito, peraltro, si sottrae al Sindacato di legittimita solo se immune da vizi logici o giuridici. (nel caso di specie, in cui la Corte di merito aveva escluso tale collegamento, la SC, ravvisati in proposito vizi di motivazione a violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, ha cassato la sentenza, enunziando il principio di cui in massima). (V 846'70, mass n 346201).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 56, Legge 15/11/1937 num. 1924 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)