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Sez. L, Sentenza n. 2107 del 26/03/1983 (Rv. 426968 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - ADEMPIMENTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426968-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - ADEMPIMENTO - ESTREMI.*

Al fine di adempiere l'Obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicità tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Conf 5092/78, mass n 394850).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)