Sez. 3, Sentenza n. 480 del 22/01/1988 (Rv. 457011 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - ADEMPIMENTO - ESTREMI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - ADEMPIMENTO - ESTREMI.*
Al fine di adempiere l'Obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali, ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Conf 2107/83, mass n 426968; (Conf 4324/81, mass n 415010; (Conf 5092/78, mass n 394850; (Conf 1745/76, mass n 380516).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)