Sez. U, Sentenza n. 11260 del 15/10/1992 (Rv. 478937 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi | Distanze fra le costruzioni - Controversie tra privati - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Violazione di norma codificata o regolamentare - Tutela rispettiva.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi
In materia di distanze da osservare fra le costruzioni, l'art. 873 cod. civ. e le disposizioni dei regolamenti locali ivi richiamati, pur essendo dirette ad assicurare la salvaguardia di interessi generali, disciplinano, nei rapporti interprivati tipiche situazioni di diritto soggettivo la cui tutela appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, sia che si tratti della norma codificata sia che si tratti di quella regolamentare, con l'unica differenza che, nel primo caso, compete al privato la facoltà di ottenere la rimozione dell'opera eseguita "contra legem", laddove, nel secondo, la tutela è limitata al risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)