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Sez. 2, Sentenza n. 742 del 20/01/2003 (Rv. 559868 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - IN GENERE | Norme urbanistiche integrative del codice civile - Violazione - Conseguenze - Lesione di un diritto soggettivo - Risarcimento del danno - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559868-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - IN GENERE

In tema di proprietà edilizia, la disposizione di cui all'art. 869 cod. civ. - secondo la quale i proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti - va coordinata con quella di cui al successivo art. 872, che attribuisce al privato la tutela risarcitoria del proprio diritto soggettivo a seguito della violazione delle norme urbanistiche integrative del codice civile, senza subordinarla all'annullamento di provvedimenti amministrativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)