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Sez. 4, Sentenza n. 4137 del 10/03/1988 Ud. (dep. 01/04/1988) Rv. 178045 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE AVVERSO SENTENZA DI CONDANNA DI PRIMO GRADO IN MANCANZA DI GRAVAME DEL P.M. E DELL'IMPUTATO - GRAVAME PROPONIBILE PER CONTESTARE LE STATUIZIONI CIVILI E L'ENTITÀ DELLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI - APPELLO - OBBLIGATORIETÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178045-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE AVVERSO SENTENZA DI CONDANNA DI PRIMO GRADO IN MANCANZA DI GRAVAME DEL P.M. E DELL'IMPUTATO - GRAVAME PROPONIBILE PER CONTESTARE LE STATUIZIONI CIVILI E L'ENTITÀ DELLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI - APPELLO - OBBLIGATORIETÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Avverso la sentenza di condanna di primo grado, in Mancanza di impugnazione del P.m. e dell'imputato, la parte civile, che intende contestare le statuizioni civili e far valere le proprie ragioni in ordine all'entità della liquidazione dei danni, può proporre soltanto l'appello. I limiti all'impugnazione della parte civile, contenuti nell'art. 195 cod. proc. pen., rimossi a seguito delle decisioni n. 1 del 1970 e 29 del 1972 della Corte costituzionale, riguardano soltanto il ricorso per Cassazione e non anche l'appello, la cui disciplina è rimasta immutata. (V mass n 114871).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)