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Sez. T, Ordinanza n. 25872 del 22/09/2025 (Rv. 676444-01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Diritto al rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Termine di decadenza - Decorrenza dal versamento dell'acconto - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676444-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In base al principio della tutela dell'affidamento e della buona fede, di cui all'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, il termine di decadenza dell'istanza di rimborso decorre dal versamento dell'acconto solo nel caso in cui, già all'epoca dell'effettuazione dello stesso, non vi fosse alcun ragionevole motivo per ritenerlo dovuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il termine di decadenza potesse decorrere dal versamento di un acconto, che era stato determinato unicamente dalla volontà del contribuente di adeguarsi a un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate diffusa a mezzo stampa).

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)