Sez. T, Sentenza n. 24174 del 28/07/2026 (Rv. 679529-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE IRAP | Versamento acconti secondo il c.d. metodo storico - Diritto al rimborso - Termine di decadenza - Individuazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE IRAP
In caso di determinazione degli acconti IRAP secondo il cd. metodo storico ex art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001, il termine di decadenza di 48 mesi dal diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza - in forza della deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negli esercizi precedenti al 2005, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. noni pregressi) - decorre dal momento del versamento del saldo o, in mancanza, dal giorno in cui quest'ultimo andava eseguito.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 435 art. 17 com. 2, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 6 com. 1 lett. N CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)