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Sez. 1, Sentenza n. 3132 del 05/03/2002 (Rv. 552811 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE | Specificazione territoriale del giudice - Adozione di formule sacramentali nell'intestazione della sentenza - Necessità - Esclusione - Risultanza dell'indicazione dal contesto dell'atto - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552811-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE

L'art. 132 cod. proc. civ., stabilendo che la sentenza deve contenere l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, non impone, al riguardo, che l'esatta collocazione territoriale del giudice nella struttura organizzativa dell'autorità giudiziaria ordinaria risulti già nell'intestazione della sentenza, essendo sufficiente che dal contesto dell'atto risulti comunque tale indicazione, in modo tale da non ingenerare incertezza alcuna in ordine alla provenienza di questo. (Nella specie si è ritenuto che la specificazione di carattere territoriale del giudice di pace decidente, omessa nella intestazione della sentenza, fosse possibile attraverso l'indicazione della località di pubblicazione della sentenza e la presenza del timbro con l'espressa menzione del riferimento completo dell'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)