Sez. 2, Sentenza n. 3629 del 04/06/1981 (Rv. 414245 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE - ADOZIONE DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE AD INDICAZIONE RISULTANTE DALLE CONCLUSIONI DELL'APPELLATO, TRASCRITTE NELLA SENTENZA E MENZIONANTI LA CORTE D'APPELLO DESTINATARIA, DALLA MENZIONE DELLA 'CORTÈ NEL DISPOSITIVO E DALL'INDICAZIONE DELLA CITTA ACCANTO ALLA DATA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE - ADOZIONE DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE AD INDICAZIONE RISULTANTE DALLE CONCLUSIONI DELL'APPELLATO, TRASCRITTE NELLA SENTENZA E MENZIONANTI LA CORTE D'APPELLO DESTINATARIA, DALLA MENZIONE DELLA 'CORTÈ NEL DISPOSITIVO E DALL'INDICAZIONE DELLA CITTA ACCANTO ALLA DATA.*
L'art 132 cod proc civ, stabilendo che la sentenza deve contenere l'indicazione del giudice che l'ha pronunziata, non impone, al riguardo, l'adozione di alcuna formula sacramentale, essendo sufficiente che dal contesto dell'atto risulti comunque tale indicazione, in modo tale da non ingenerare incertezza in ordine alla provenienza di questo. (nella specie si e ritenuto che l'individuazione del giudice, omessa nell'intestazione della sentenza, fosse possibile attraverso le conclusioni dell'appellato, trascritte nella sentenza e menzionanti espressamente la Corte di appello di Perugia quale organo cui le conclusioni stesse erano dirette, l'espressa menzione della 'Cortè nel dispositivo e l'indicazione della citta accanto alla data).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)