Sez. 1, Sentenza n. 4303 del 19/07/1979 (Rv. 400821 - 01)
SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITA - ELEZIONI COMUNALI - INELEGGIBILITA PER LITE PENDENTE - NOZIONE - PROCEDIMENTO PENALE PER TRUFFA IN DANNO DEL COMUNE CON CONSEGUENTE COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DI QUEST'ULTIMO - INCLUSIONE.*
SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITA - ELEZIONI COMUNALI - INELEGGIBILITA PER LITE PENDENTE - NOZIONE - PROCEDIMENTO PENALE PER TRUFFA IN DANNO DEL COMUNE CON CONSEGUENTE COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DI QUEST'ULTIMO - INCLUSIONE.*
In tema di elezioni dei consigli comunali della regione siciliana, la situazione di ineleggibilita per "lite pendente" con il comune, prevista dall'art 5 n 6 del dp Reg sic 20 agosto 1960 n 3 (corrispondente all'art 15 n 6 del DPR 16 maggio 1960 n 570), ricorre ogni qual volta vi sia un contrasto di interessi fra il candidato ed il comune, il quale, pur se non ancora formalizzato in un rapporto processuale, sia tale da far ragionevolmente ritenere l'insorgere di un conflitto. L'indicata situazione, pertanto, va ravvisata in ipotesi di avviso di procedimento penale per il reato di truffa in danno del comune, e di Costituzione di questo come parte civile, ancorche non sia stato emesso ordine o mandato di comparizione ed a prescindere da ogni indagine sulla fondatezza di detta Costituzione di parte civile (salvo il caso in cui essa appaia, prima facie, manifestamente temeraria od artificiosa). (V 156/77, mass n 383655).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 6 art. 5 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)