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Sez. 1, Sentenza n. 156 del 13/01/1977 (Rv. 383655 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - LITE POTENZIALE - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383655-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - LITE POTENZIALE - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*

La situazione di lite pendente con il comune, la quale costituisce causa di ineleggibilita in base all'art 5, n 6, DPR sic 20 agosto 1960, n 3 (corrispondente all'art 15, n 6, del DPR 16 maggio 1960, n 570), sussiste anche nell'ipotesi di controversia che non abbia dato luogo a contestazioni giudiziarie, e cioe nell'ipotesi di lite soltanto potenziale: in tale concetto, tuttavia, non puo comprendersi qualsiasi eventualita di conflitto di interessi tra comune e candidato alle elezioni, occorrendo pur sempre che il conflitto sia attuale o vi sia una previsione certa della sua insorgenza in futuro. A tal fine occorre procedere ad una valutazione del comportamento del comune e della intenzionalita delle violazioni commesse dal cittadino candidato alle elezioni. (nella specie e stato escluso il conflitto di interessi tra il comune e un candidato alle elezioni al quale erano state imputate due violazioni della licenza edilizia, in base alla considerazione che, per la prima violazione, era stato presentato un progetto di variante che, sebbene non avesse ancora ottenuto l'approvazione dal comune, era stato comunque oggetto di parere favorevole della commissione edilizia, mentre la seconda violazione consisteva in una modifica richiesta dallo stesso comune al fine di adibire i locali, previo contratto di locazione, ad uso scolastico). (Conf 3083/75, mass n 377182; (Conf 2369/75, mass n 376221; (Conf 547/74, mass n 368317).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 3 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)