Sez. U, Sentenza n. 7891 del 20/05/2003 (Rv. 563337 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Consigli locali dell'ordine - Funzioni esercitate in materia disciplinare - Incompatibilità con l'ordinamento comunitario - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Non esiste alcuna norma dell'ordinamento comunitario che renda con esso incompatibile l'attribuzione, ai Consigli locali dell'ordine degli avvocati, delle funzioni in materia disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, essendo dette funzioni manifestazione di un potere amministrativo per l'attuazione del rapporto che s'instaura con l'appartenenza all'ordine, al quale compete di stabilire comportamenti conformi ai fini che esso intende perseguire.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)