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Sez. U, Sentenza n. 10688 del 22/07/2002 (Rv. 556055 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consigli locali dell'ordine - Funzioni esercitate in materia disciplinare - Natura amministrativa - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale prospettata, in riferimento all'art. 111 Cost. (giusto processo), sul presupposto della natura giurisdizionale dell'organo e dell'attività dallo stesso espletata - Manifesta inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556055-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, stante la non pertinenza del parametro, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 - 51 del regio D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) e delle disposizioni del titolo II del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento al principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 Cost., attesa la riferibilità di questa norma costituzionale alla sola attività giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legisl. 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)