Sez. 6 - 5, Sentenza n. 2099 del 05/02/2015 (Rv. 634345 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Applicabilità dell'imposta - Impiego di lavoratori subordinati - Rilevanza - Differenza con l'utilizzo di collaboratori esterni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In materia di IRAP, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta, il ricorso al lavoro altrui corrisponde ad un fatto-indice espressione di capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista e determinata dalla sua preparazione professionale, in quanto implica una gestione amministrativa del rapporto e l'inclusione del dipendente nell'organizzazione, sicché integra un criterio, empirico, di maggior rilievo rispetto all'impiego di un lavoratore che non sia inserito nella struttura produttiva del contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)