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Sez. 5, Sentenza n. 2589 del 05/02/2014 (Rv. 629355 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Soggetti passivi - Medico convenzionato con il S.S.N. - Applicabilità dell'imposta - Condizioni - Autonoma organizzazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629355-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture riferibili ad altri; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (Così statuendo la S.C. confermando la sentenza impugnata, reiettiva della invocata illegittimità del silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanze di rimborso IRAP formulate da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ha ritenuto il professionista assoggettato all'imposta essendosi avvalso di lavoro dipendente e di lavoro autonomo di terzi, restando irrilevante la prevalenza della sua opera sugli altri fattori produttivi e la sua insostituibilità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)