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Sez. L, Sentenza n. 12120 del 28/10/1999 (Rv. 530815 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Impresa - Attività non stagionale ed attività stagionali - Esercizio promiscuo - Contratto di lavoro a termine - Stipulazione - Legittimità - Condizioni - Utilizzazione del lavoratore per attività di carattere stagionale - Prova - Necessità - Onere del datore di lavoro - Attività di carattere stagionale - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1999-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530815-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di contratto di lavoro a termine stipulato con impresa che eserciti promiscuamente attività non stagionale - con personale in pianta stabile - ed attività stagionali - con lavoratori assunti a tempo determinato - la legittimità dell'apposizione del termine è subordinata alla prova - il cui onere incombe sul datore di lavoro - che il prestatore assunto con tale ultima modalità sia stato effettivamente adibito ad attività lavorative di carattere stagionale, nel novero delle quali, peraltro, non possono essere incluse quelle che, pur essendo formalmente menzionate come tali nell'elenco di cui al penultimo comma dell'art. 1 d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525, risultino, tuttavia, prestate, nel caso concreto, con carattere di continuità o per periodi molto lunghi, eccedenti i limiti della stagione.

Riferimenti normativi: DPR 07/10/1963 num. 1525 art. 1 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)