Sez. L, Sentenza n. 1095 del 29/01/1993 (Rv. 480528 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Impresa - Attività non stagionale ed attività stagionali - Esercizio promiscuo - Contratto di lavoro a termine - Stipulazione - Legittimità - Condizioni - Lavoratore - Utilizzazione per attività di carattere stagionale - Prova - Necessità - Onere del datore di lavoro - Attività di carattere stagionale - Individuazione - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere
In tema di contratto di lavoro a termine stipulato con impresa che eserciti promiscuamente attività non stagionale - con personale in pianta stabile - ed attività stagionali - con lavoratori assunti a tempo determinato -, la legittimità dell'apposizione del termine è subordinata alla prova - il cui onere incombe sul datore di lavoro - che il prestatore assunto con tale ultima modalità sia stato effettivamente adibito ad attività lavorative di carattere stagionale, nel novero delle quali, peraltro, mentre non possono essere incluse quelle che, pur essendo formalmente menzionate come tali nell'elenco di cui al penultimo comma dell'art. 1 del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, risultino, tuttavia, prestate, nel caso concreto, con carattere di continuità o per periodi molto lunghi, eccedenti i limiti della "stagione" "lato sensu" intesa, ovvero quelle imposte dalle cosiddette "punte stagionali" (in relazione alle quali l'assunzione a termine è subordinata ad apposito controllo amministrativo, secondo il sistema introdotto dal D.L. n. 876 del 1977, convertito in legge n. 35 del 1978, e generalizzato dall'art. 8 bis della legge n. 79 del 1983, di conversione del D.L. n. 17 dello stesso anno), vanno, invece, ricomprese quelle correlate ad una intensificazione temporanea dell'attività complessiva dell'impresa che dipenda non già semplicemente dalle dette "punte", ma esclusivamente dall'esercizio di attività stagionali in senso proprio.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, DPR 07/10/1963 num. 1525 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)