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Sez. 1, Sentenza n. 5054 del 29/04/1993 (Rv. 482146 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - In genere | Cosiddetta espropriazione sostanziale - Opera realizzata con la collaborazione di più soggetti o enti pubblici - Danno al privato - Risarcimento - Soggetto obbligato.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482146-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - In genere

In mancanza di decreto di espropriazione, nel caso che l'opera realizzata sia il risultato della collaborazione di più soggetti o enti pubblici, il risarcimento del danno al privato, che ha perduto la proprietà del suolo a seguito della cosiddetta espropriazione sostanziale, è dovuto dal soggetto che occupa il bene e che abbia eseguito l'opera ritenuta di pubblica utilità, sia esso concessionario o appaltatore, o soggetto meramente delegato, o sostituito dell'ente che ha promosso il procedimento ma non l'ha completato con il decreto di esproprio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)