Sez. 1, Sentenza n. 1193 del 20/01/2006 (Rv. 586891 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE | Sostituzione amministrativa - Titolarità dell'obbligazione risarcitoria - Spettanza all'ente sostituto - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE
Nel caso di sostituzione amministrativa, l'ente sostituto assume di fronte all'espropriato o al titolare del bene occupato tutti gli obblighi relativi al pagamento dell'indennità o all'eventuale risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà per l'irreversibile trasformazione del suolo in difetto di tempestivo decreto di espropriazione (occupazione appropriativa), agendo tale ente per l'esecuzione dell'opera non in rappresentanza della P.A. sostituita, bensì per competenza propria e spendendo il proprio nome di persona giuridica diversa. (Nella fattispecie, la S.C. ha pertanto escluso la titolarità dell'obbligazione risarcitoria a carico del Comune di Ancona, essendovi stata sostituzione ad esso - in forza degli artt. 15 e 16 della legge 27 ottobre 1951, n.1402 sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra - del Ministero dei Lavori Pubblici e non essendo prevista dall'art. 3 della legge 12 agosto 1993 n. 317 una sostituzione "ex lege" dei comuni a quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 27/10/1951 num. 1402 art. 15, Legge 27/10/1951 num. 1402 art. 16, Legge 12/08/1993 num. 317 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)