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Sez. 3, Sentenza n. 3976 del 24/06/1980 (Rv. 407882 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407882-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE.*

Al rapporto locatizio si applica la legge vigente al momento in cui e in corso il contratto, intendendosi per contratto in corso quello non ancora scaduto in base alla comune volonta delle parti e non potendo considerarsi tale quello gia cessato per scadenza contrattuale sol perche il conduttore, in pendenza del giudizio di rilascio, permanga di fatto nel godimento dell'immobile. Non sono, percio, applicabili le leggi (nella specie, DL 17 giugno 1977 n 326, convertito con legge 4 agosto 1977 n 510) sopravvenute dopo la cessazione del periodo di proroga legale del contratto scaduto a seguito d'intimazione di licenza per finita locazione. (Conf 4793/79, mass n 401389; (Conf 4374/78, mass n 394042).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/1977 num. 326 CORTE COST., Legge 04/08/1977 num. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)