diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3995 del 16/06/1986 (Rv. 446813 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE - OBBLIGATORIETÀ DEL PREVENTIVO TENTATIVO EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - SOPRAVVENIENZA DI DETTA LEGGE NEI GIUDIZI IN CORSO - EFFETTO RETROATTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446813-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE - OBBLIGATORIETÀ DEL PREVENTIVO TENTATIVO EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - SOPRAVVENIENZA DI DETTA LEGGE NEI GIUDIZI IN CORSO - EFFETTO RETROATTIVO - ESCLUSIONE.*

La norma di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 - che, nelle controversie agrarie, prevede l'obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione - è di carattere processuale ed attiene alle condizioni di proponibilità della domanda, con la conseguenza che essa non trova applicazione ai giudizi in corso al momento di entrata in vigore della richiamata legge, dovendo il giudizio sulla validità della proposizione della domanda - quale atto genetico della instaurazione della lite davanti al giudice - essere formulato in base alla normativa vigente nel momento in cui l'atto medesimo viene posto in essere e senza che - in difetto di una espressa previsione sulla retroattività in tema di condizioni di proponibilità della domanda - disposizione sul tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere annoverata tra le norme di immediata applicazione ai giudizi in corso ai sensi dell'art. 53 della stessa legge. (Conf 4676/85, mass n 422122).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)