Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8345 del 04/04/2013 (Rv. 625581 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Azione di riduzione di disposizioni testamentarie - Domanda di condanna al pagamento di somme proposta dall'erede universale nei confronti del legittimario pretermesso - Pregiudizialità necessaria tra le due controversie agli effetti dell'art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La controversia relativa all'azione di riduzione per la reintegrazione della quota riservata ad un legittimario non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria, ai fini della sospensione di cui all'art. 295 cod. proc. civ., con la domanda di condanna proposta dall'erede testamentario universale nei confronti del medesimo legittimario pretermesso al fine di ottenere il pagamento della somma da questo conseguita a titolo risarcitorio per l'espropriazione indiretta di un fondo già di proprietà del "de cuius", conservando le disposizioni lesive della legittima la loro efficacia fino all'eventuale accoglimento della domanda di riduzione e non potendosi, pertanto, verificare alcun contrasto di giudicati tra le distinte cause.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 557
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)