Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27932 del 21/12/2011 (Rv. 620960 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizialità giuridica - Condizioni - Individuazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In tema di sospensione necessaria del processo, tanto l'art. 34, quanto l'art. 295 cod. proc. civ. fanno riferimento alla pregiudizialità in senso tecnico giuridico e non anche alla pregiudizialità in senso meramente logico, sicché la sospensione può essere disposta unicamente quando in un altro giudizio deve essere decisa una questione pregiudiziale intesa nel primo senso. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto tale rapporto fra il giudizio di opposizione a decreto di esecutività di lodo arbitrale, ex art. 840 cod. proc. civ., il quale aveva escluso la responsabilità dell'armatore per i danni non coperti da assicurazione, ed il giudizio vertente sull'azione di responsabilità dell'armatore, esercitata in surroga dall'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. innanzi al giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)