Sez. L, Sentenza n. 6348 del 16/05/2000 (Rv. 536575 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Gravità del comportamento - Dipendenti di istituti di credito - Cessazione del rapporto fiduciario conseguente ad infrazioni del dipendente - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al licenziamento irrogato al contabile di un istituto di credito di modeste dimensioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Con riguardo al rapporto di lavoro dei dipendenti di istituti bancari, la valutazione circa la gravità di comportamenti inadempienti del lavoratore e la idoneità di questi ultimi a far venire meno la necessaria fiducia insita nel tipo di rapporto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento comminato da un istituto di credito al responsabile del reparto contabilità, in relazione ad irregolari e rilevanti accreditamenti concessi ad un medesimo gruppo di affari, considerando che la sua posizione impiegatizia di "quadro super" all'interno di un organico di modeste dimensioni gli avrebbe imposto di controllare le operazioni da lui "avallate" e di denunciare agli organismi competenti la illiceità dell'attività di gestione dei suoi superiori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)