Sez. L, Sentenza n. 497 del 20/01/1994 (Rv. 485055 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa | Compimento da parte di un bancario di operazioni irregolari senza lucro personale - Rilevanza - Condizione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa
Con riguardo al rapporto di lavoro del dipendente di un istituto bancario, la giusta causa di licenziamento può essere ravvisata anche in relazione ad operazioni irregolarmente compiute che, pur non comportando un lucro patrimoniale per il lavoratore, abbiano leso l'essenziale affidamento che non solo il datore di lavoro ma anche il pubblico devono riporre nella lealtà e correttezza dei funzionari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)