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Sez. 6, Sentenza n. 5252 del 08/01/2026 Cc. (dep. 10/02/2026) Rv. 289338-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Atto di appello - Presentato a decorrere dalle date stabilite dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217 del 2023 - Modalità di presentazione diverse dal deposito telematico - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289338-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

A decorrere dalle date dell'1 gennaio 2025 e dell'1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l'una in via generale e l'altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico è inammissibile, senza che possa assumere rilievo il fatto che l'impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all'introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C), DM Grazia e Giustizia 29/12/2023 art. 3 com. 1, DM Grazia e Giustizia 29/12/2023 art. 3 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)