Sez. 2, Sentenza n. 20461 del 08/05/2026 Ud. (dep. 03/06/2026) Rv. 290155-01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Processo penale telematico - Regime transitorio applicabile alle corti di appello - Istanza trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo del protocollo generale piuttosto che a quello destinato al deposito degli atti penali - Atto processualmente inesistente - Ragioni - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
In tema di deposito di atti processuali, nel regime transitorio del processo penale telematico di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile alle corti d'appello fino all'1 gennaio 2027, ai sensi dell'art. 3, commi 5, 6 e 9, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dall'art. 1 d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, è processualmente inesistente l'istanza trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo dell'ufficio protocollo generale della corte di appello, anziché a uno degli indirizzi individuati dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, trattandosi di recapito funzionalmente estraneo al deposito, privo di integrazione con i sistemi di gestione del fascicolo penale, oltre che inidoneo a produrre gli effetti costitutivi propri del deposito. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento, in cui la Corte ha escluso ogni forma di sanatoria, poiché la stessa non risultava essere stata inoltrata dalla casella di posta dell'ufficio protocollo a quella dedicata al deposito degli atti penali).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 29/12/2023 num. 217 art. 3 com. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 29/12/2023 num. 217 art. 3 com. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 29/12/2023 num. 217 art. 3 com. 9, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/12/2024 num. 206 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)