Sez. 1, Sentenza n. 2186 del 01/03/1991 (Rv. 471117 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento al passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive. | Posizione del creditore.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento al passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive.
Il creditore ammesso tardivamente al passivo del fallimento (art. 101 legge fall.) può partecipare solo ai piani di riparto dell'attivo dichiarati esecutivi dopo la definitiva ammissione del credito, ed unicamente nei limiti della disponibilità residua esistente in tali riparti e per la percentuale che i creditori di pari grado ricevono nello stesso riparto, senza che, in presenza di crediti che siano in corso di accertamento, debba procedersi ad accantonamenti - e senza quindi debba provvedersi alla sospensione del riparto finale in attesa della previa definizione delle relative controversie - non essendo tali accantonamenti normativamente previsti, né essendo consentita l'applicazione analogica od estensiva dell'art. 113 legge fall. con un risultato interpretativo non contrastante con gli artt. 24 e 3 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 112, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 112, Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)