Sez. 1, Sentenza n. 9506 del 09/09/1995 (Rv. 493968 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - CASI DI CHIUSURA | Chiusura per estinzione dei crediti ammessi al passivo - Pendenza di procedimento per opposizione ad insinuazione tardiva di credito - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - CASI DI CHIUSURA
La pendenza di un procedimento per insinuazione tardiva di un credito alla cui ammissione la curatela si sia opposta (art. 101 legge fall.) non impedisce la chiusura del fallimento per estinzione dei crediti ammessi al passivo, ex art. 118 comma 2 legge fall., nemmeno in caso di soddisfazione stragiudiziale dei creditori ammessi, atteso che l'insinuazione tardiva, ai sensi dell'art. 112 legge fall., non ha carattere sospensivo né dei riparti non satisfattivi né del riparto finale satisfattivo, al quale va equiparata l'ipotesi della soddisfazione stragiudiziale emergente a livello della procedura concorsuale con le rinunzie e le dichiarazioni dei creditori ammessi.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 112, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 112, Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)