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Sez. U, Sentenza n. 6331 del 05/07/1994 (Rv. 487287 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contratti della P.A. - In genere | Conferimento ad un professionista da parte di un ente pubblico della gestione di propri immobili - Costituzione di un rapporto di natura concessoria - Esclusione - Di un rapporto di prestazione d'opera intellettuale - Configurabilità - Controversia instaurata dal professionista per il pagamento dei corrispettivi - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487287-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contratti della P.A. - In genere

Nel caso in cui un ente pubblico abbia, con contratto di diritto privato, conferito ad un professionista la gestione di propri immobili (costituzione e amministrazione di condomini, riscossione di quote condominiali ecc.), è configurabile non un rapporto di natura concessoria (al cui riguardo possa sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034) ma (trattandosi dell'attribuzione dello svolgimento di attività privata della P.A.) un rapporto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 e segg. cod.; sicché è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata dal professionista per l'accertamento dell'inadempienza contrattuale della pubblica amministrazione e la condanna della medesima al pagamento dei corrispettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)