diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 330 del 12/06/1999 (Rv. 527343 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Conferimento, con contratto di diritto privato, ad un professionista dell'incarico di gestione di immobili di proprietà di un ente pubblico - Costituzione di un rapporto di natura concessoria - Configurabilità - Esclusione - Rapporto di prestazione d'opera intellettuale - Configurabilità - Controversia instaurata dal professionista al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della revoca dall'incarico, la reintegrazione nel suddetto incarico e il risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527343-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE

Nel caso in cui un ente pubblico abbia, con contratto di diritto privato, conferito ad un professionista la gestione di propri immobili (comportanti anche la costituzione e amministrazione di condomini, nonché la riscossione di quote condominiali) non è configurabile un rapporto di natura concessoria, bensì una prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e seguenti cod. civ.; ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata dal professionista al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della revoca dall'incarico, la reintegrazione nello stesso e il risarcimento del danaro, e non a quella del giudice amministrativo, trattandosi di attività privata della P. A. e non venendo in considerazione la previsione di cui all'art. 5 legge n. 1034 del 1971.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)